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giovedì 8 Giugno 2023
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La Cassazione dice “no” al matrimonio omosessuale

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matrimonio-gaySecondo la Suprema Corte la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e la Costituzione non impongono di estendere il matrimonio alle persone dello stesso sesso, ma sanciscono la possibilità di una “protezione” già “azionabile”

RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO – “La Cassazione fa l’esatta radiografia della situazione attuale del quadro legislativo in materia di coppie omosessuali e dei loro diritti personali e patrimoniali –dichiara il notaio Roberto Dante Cogliandro, Presidente dell’ Ainc (Associazione Italiana Notai Cattolici) – per cui da anni il notariato si batte per un riconoscimento legislativo . Sicuramente non si può parlare di matrimonio nel termine costituzionale, cattolico cristiano inteso, riconoscendo il primato della diversità di genere, ma si sollecita un intervento legislativo atto a riconoscere alcuni diritti delle coppie omosessuali.

STATUTO PROTETTIVO – La Cassazione ha ribadito che l’Europa e la Costituzione non impongono al legislatore di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso che, invece, hanno il diritto ad uno “statuto protettivo”, già ‘azionabile’, con diritti e doveri delle coppie di fatto.

NOZZE E PUBBLICAZIONI RESPINTE – E’ opinione della cassazione – che ha respinto il ricorso di una coppia gay che voleva sposarsi in Campidoglio e pubblicare le nozze – “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme ed ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere che l’assenza di una legge produca la “violazione del canone antidiscriminatorio”.

TEMPESTIVO INTERVENTO – Per la Cassazione quindi quel che occorre è “la necessità di un tempestivo intervento del legislatore e dare riconoscimento – in base all’articolo due della Costituzione che tutela i diritti umani dei singoli e della loro vita sociale e affettiva – a un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e affermare la riconducibilità di tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana”.

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