Il diritto alla libera scelta del locale da parte del farmacista prevale sulle lamentele dei concorrenti, purché siano rispettate le distanze minime e l’accessibilità del servizio per i cittadini. È questo il cuore della sentenza con la quale il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso di una farmacia di Corciano contro l’apertura di una nuova farmacia a Colle Umberto, frazione perugina a circa 50 metri dal confine comunale.
La vicenda nasce dall’autorizzazione, da parte di Palazzo dei Priori, dell’apertura di una nuova sede farmaceutica spostandola rispetto alla zona inizialmente individuata. La sede numero 46 era stata istituita nel 2012 per servire le frazioni di Cenerente e Canneto, ma per oltre dieci anni nessun farmacista aveva accettato l’incarico.
Solo nel 2024, dopo quattro interpelli deserti, la sede è stata assegnata, con l’obbligo di aprire entro sei mesi.
È in questa fase che sono emerse le difficoltà. I nuovi assegnatari hanno segnalato al Comune l’impossibilità di trovare locali idonei a Cenerente e Canneto. Gli immobili disponibili, secondo la documentazione presentata, non erano immediatamente utilizzabili o avrebbero richiesto interventi rilevanti.
Da qui la richiesta di poter collocare la farmacia in via della Sambuca, a Colle Umberto, lungo la strada provinciale che collega le frazioni interessate. Non essendoci altre farmacie nel raggio minimo previsto dalla legge, pari a 200 metri, ed essendo l’area facilmente raggiungibile dai residenti, l’amministrazione comunale ha dato l’ok. «
Nel ricorso presentato dalla farmacia corcianese si sosteneva invece che lo spostamento avrebbe inciso sul bacino di utenza di una farmacia già esistente e che la nuova sede sarebbe troppo lontana dalle frazioni per cui era stata pensata. Proprio le distanze sono state al centro di una vera e propria battaglia di fronte alla magistratura amministrativa.
Secondo il Comune e i tecnici incaricati, la nuova farmacia dista circa un chilometro e mezzo da Canneto. Secondo la tesi opposta, la distanza reale sarebbe superiore, oltre i due chilometri. Il Tar, però, ha fatto propria la verifica ufficiale dell’amministrazione comunale, rilevando che la sede è distante meno di 2 chilometri e che questo dato è sufficiente a rispettare il criterio di adiacenza.
Nella sentenza i giudici ricordano che l’attuale organizzazione del servizio farmaceutico non si basa più su confini rigidi, ma su aree funzionali con l’obiettivo non di fissare punti precisi sulla mappa, ma assicurare che i cittadini possano raggiungere agevolmente la farmacia. Il Tar ha chiarito anche che il provvedimento del Comune non ha modificato la pianificazione generale, ma si è limitato ad autorizzare uno spostamento motivato dall’assenza di locali adeguati nella zona iniziale. Una scelta ritenuta legittima e coerente con l’interesse pubblico.



