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venerdì 19 Aprile 2024
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Vaccini e iscrizioni a scuola: la società pediatrica scrive un vademecum per fare chiarezza

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Pochi giorni fa la Società Italiana di Pediatria ha pubblicato sul proprio sito – www.sip.it -un vademecum riguardante i vaccini necessari per l’iscrizione a scuola. Il documento, sotto forma di dieci domande e risposte, oltre a riportare quali sono i vaccini obbligatori, chi ne è esonerato e le procedure per dimostrare di aver già contratto una malattia, chiarisce alcuni dei punti della legge che hanno suscitato più polemiche, come quello dei vaccini monocomponente.

Eccone un estratto:

QUALI SONO LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

  • obbligatorie “in via permanente”: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b;
  • obbligatorie “sino a diversa successiva valutazione”: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella. Per una o più di queste ultime vaccinazioni il Ministero della Salute, sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali eventualmente raggiunte, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, potrà disporre la cessazione della stessa obbligatorietà.

QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e alla persona cui il minore sia stato affidato, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.

CHI SONO I MINORI ESONERATI DALL’OBBLIGO VACCINALE?

I soggetti che hanno già contratto la malattia infettiva prevenibile con la vaccinazione (documentata dagli esiti dell’analisi sierologica) ed i soggetti che si trovano in particolari condizioni cliniche (opportunamente documentate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta) a causa delle quali è controindicata la vaccinazione.

E PER CHI HA GIA’ CONTRATTO UNA MALATTIA INFETTIVA?

Per i soggetti che hanno già avuto una delle malattie infettive, l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio Sanitario Nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.

COME FARE A DIMOSTRARE UN’AVVENUTA IMMUNIZZAZIONE SUCCESSIVA AD UNA SPECIFICA MALATTIA INFETTIVA?

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione.

COSA E’ NECESSARIO PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA?

  • idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni;
  • idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino;
  • idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
  • copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL);

Si precisa che la semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico. In ogni caso il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.

QUALI SONO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER QUEST’ANNO SCOLASTICO 2017/2018?

Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo ed entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia:

  • per l’avvenuta vaccinazione: deve essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione;
  • per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione;
  • per coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: si deve presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.

Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

COSA SUCCEDE SE PER IL BAMBINO DA 0 A 6 ANNI NON VIENE PRESENTATA ALCUNA DOCUMENTAZIONE?

Il minore non potrà accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia!

COSA COMPORTA LA CONTESTAZIONE DELL’ASL PER L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO?

I genitori/tutori/affidatari del minore si vedranno applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento. Nel caso in cui gli stessi genitori/tutori/affidatari dovessero provvedere a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione (a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL) non saranno più tenuti a pagare la suddetta sanzione.

COME SARA’ DEFINITA LA FORMAZIONE DELLE CLASSI NEL CASO IN CUI RISULTI PRESENTE UN MINORE CHE PER MOTIVI CERTIFICATI RISULATA ESSERE “NON VACCINABILE”?

I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Dirigenti scolastici, saranno tenuti a comunicare all’ASL competente, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Giada Gatti

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